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Doppio click per clausole vessatorie
#1
Ciao a tutti, ho una causa in corso per disdetta a 2 giorni dall'arrivo di tariffa non rimborsabile e vi allego quanto segue comunicatomi dall'avvocato di federalberghi per una riflessione comune:
Prenotazione disdetta: come comportarsi




Gentile associato,
succede spesso che qualche albergatore si rivolga ai nostri uffici lamentando la poca correttezza da parte di alcuni clienti che, dopo aver effettuato la prenotazione, comunicano all’ultimo momento l’impossibilità di effettuare il soggiorno, oppure che lascino la struttura prima della fine del periodo prefissato, adducendo le più svariate motivazioni.
A fronte di ciò, abbiamo chiesto un parere all’avvocato Alberto Teso di San Donà di Piave, per capire come l’albergatore possa difendersi in queste circostanze.
L’avvocato ha risposto precisando preliminarmente che, in tema di contratto alberghiero, non esiste un generale diritto di recesso in capo al cliente. perché espressamente escluso dall'art. 59 dal Codice del Consumo.
Peraltro, la recente giurisprudenza di legittimità e di merito (Cass. Civ. Sent. N. 22984/2015 e Giudice di Pace di Trapani, R.G. n. 1864/19, Sent. del 14/10/2019) ritiene che le clausole contrattuali che impongano il pagamento di una penale in caso di disdetta o che riportino la formula “non rimborsabile” siano, a tutti gli effetti, clausole vessatorie che devono essere specificatamente firmate dal cliente per l’approvazione.
Se il contratto è stato concluso on-line tale tipologia di clausola, per essere considerata valida, dovrebbe essere approvata specificatamente con una delle seguenti modalità alternative:
- mediante l’invio al cliente del contratto per l’apposizione della seconda firma di approvazione specifica della clausola che prevede la penale;
- mediante inserimento di un secondo point and click sul sito di prenotazione, oltre a quello di adesione al contratto, che consenta al cliente di apporre un segno di spunta alla clausola che prevede l’applicazione della penale (anche se sulla validità di tale modalità la giurisprudenza non è uniforme).
Anche nel caso in cui il contratto sia stato concluso telefonicamente, sarebbe opportuno l’invio al cliente di copia del contratto per l’apposizione della seconda firma di approvazione.
Infine, se l’approvazione specifica della clausola vessatoria è del tutto assente nel contratto, allora tale clausola dovrebbe considerarsi come non apposta e il cliente avrebbe fondate ragioni per richiedere e ottenere il rimborso dalla struttura alberghiera delle somme versate corrispondenti ai giorni in cui il servizio non è stato goduto.
Infine merita un cenno anche la questione dell’eventuale disdetta causa Covid dei cosiddetti "pacchetti turistici", ovvero tutte le vendite che comprendano almeno due tipi diversi di servizi turistici per uno stesso viaggio o vacanza, prenotati nel quadro di un unico contratto con un unico fornitore.
L’attuale orientamento della Corte di Cassazione è nel senso di riconosce il diritto del viaggiatore di risolvere il contratto di pacchetto, per sopravvenuta impossibilità a ricevere la prestazione, nel caso in cui lo stesso non possa partire a causa di una malattia sopravvenuta alla prenotazione e ostativa rispetto alla fruizione del pacchetto turistico (Cass. Civ., Sez. III, Sent. 10 luglio 2018 n. 18047).
Situazione, quest’ultima, che purtroppo si verifica anche nel caso di contrazione del virus Covid da parte del viaggiatore essendo ancora oggi prevista, per le persone risultate positive al test diagnostico (molecolare o antigenico) per SARS-CoV-2, la misura dell’isolamento (D.L. 24 marzo 2022, n. 24 convertito con L. 19 maggio 2022, n. 52).
In questi casi, tuttavia, l’organizzatore del pacchetto potrà invocare la risoluzione dei contratti collegati con i fornitori dei servizi inclusi nel pacchetto e chiedere la restituzione di quanto prepagato per il pacchetto poi annullato, e ciò ai sensi dell’art. 41 del Codice del Turismo (D.Lgs 79/2011).
Certi di avere fatto cosa gradita, porgiamo cordiali saluti.



DOMANDA: è possibile in futuro aggiungere la doppia spunta di accettazione? Sareste favorevoli o interessati alla cosa?
#2
Ciao , ma anche in caso Covid dovrebbe valere la norma del voucher 100% da usare un altra volta.
Comunque doppia spunta potrebbe essere buoma idea -.
#3
Certo se una doppia conferma ci mette al riparo da questi problemi ben venga
#4
favorevole all'ulteriore richiesta di conferma per le politiche di cancellazione. Mi pare che Nexi con il servizio "incasso senza pensieri" utilizzi la spunta obbligatorie delle regole di cancellazione.
#5
(07-26-2022, 11:59 AM)GM275 Ha scritto: Ciao a tutti, ho una causa in corso per disdetta a 2 giorni dall'arrivo di tariffa non rimborsabile e vi allego quanto segue comunicatomi dall'avvocato di federalberghi per una riflessione comune:
Prenotazione disdetta: come comportarsi




Gentile associato,
succede spesso che qualche albergatore si rivolga ai nostri uffici lamentando la poca correttezza da parte di alcuni clienti che, dopo aver effettuato la prenotazione, comunicano all’ultimo momento l’impossibilità di effettuare il soggiorno, oppure che lascino la struttura prima della fine del periodo prefissato, adducendo le più svariate motivazioni.
A fronte di ciò, abbiamo chiesto un parere all’avvocato Alberto Teso di San Donà di Piave, per capire come l’albergatore possa difendersi in queste circostanze.
L’avvocato ha risposto precisando preliminarmente che, in tema di contratto alberghiero, non esiste un generale diritto di recesso in capo al cliente. perché espressamente escluso dall'art. 59 dal Codice del Consumo.
Peraltro, la recente giurisprudenza di legittimità e di merito (Cass. Civ. Sent. N. 22984/2015 e Giudice di Pace di Trapani, R.G. n. 1864/19, Sent. del 14/10/2019) ritiene che le clausole contrattuali che impongano il pagamento di una penale in caso di disdetta o che riportino la formula “non rimborsabile” siano, a tutti gli effetti, clausole vessatorie che devono essere specificatamente firmate dal cliente per l’approvazione.
Se il contratto è stato concluso on-line tale tipologia di clausola, per essere considerata valida, dovrebbe essere approvata specificatamente con una delle seguenti modalità alternative:
- mediante l’invio al cliente del contratto per l’apposizione della seconda firma di approvazione specifica della clausola che prevede la penale;
- mediante inserimento di un secondo point and click sul sito di prenotazione, oltre a quello di adesione al contratto, che consenta al cliente di apporre un segno di spunta alla clausola che prevede l’applicazione della penale (anche se sulla validità di tale modalità la giurisprudenza non è uniforme).
Anche nel caso in cui il contratto sia stato concluso telefonicamente, sarebbe opportuno l’invio al cliente di copia del contratto per l’apposizione della seconda firma di approvazione.
Infine, se l’approvazione specifica della clausola vessatoria è del tutto assente nel contratto, allora tale clausola dovrebbe considerarsi come non apposta e il cliente avrebbe fondate ragioni per richiedere e ottenere il rimborso dalla struttura alberghiera delle somme versate corrispondenti ai giorni in cui il servizio non è stato goduto.
Infine merita un cenno anche la questione dell’eventuale disdetta causa Covid dei cosiddetti "pacchetti turistici", ovvero tutte le vendite che comprendano almeno due tipi diversi di servizi turistici per uno stesso viaggio o vacanza, prenotati nel quadro di un unico contratto con un unico fornitore.
L’attuale orientamento della Corte di Cassazione è nel senso di riconosce il diritto del viaggiatore di risolvere il contratto di pacchetto, per sopravvenuta impossibilità a ricevere la prestazione, nel caso in cui lo stesso non possa partire a causa di una malattia sopravvenuta alla prenotazione e ostativa rispetto alla fruizione del pacchetto turistico (Cass. Civ., Sez. III, Sent. 10 luglio 2018 n. 18047).
Situazione, quest’ultima, che purtroppo si verifica anche nel caso di contrazione del virus Covid da parte del viaggiatore essendo ancora oggi prevista, per le persone risultate positive al test diagnostico (molecolare o antigenico) per SARS-CoV-2, la misura dell’isolamento (D.L. 24 marzo 2022, n. 24 convertito con L. 19 maggio 2022, n. 52).
In questi casi, tuttavia, l’organizzatore del pacchetto potrà invocare la risoluzione dei contratti collegati con i fornitori dei servizi inclusi nel pacchetto e chiedere la restituzione di quanto prepagato per il pacchetto poi annullato, e ciò ai sensi dell’art. 41 del Codice del Turismo (D.Lgs 79/2011).
Certi di avere fatto cosa gradita, porgiamo cordiali saluti.



DOMANDA: è possibile in futuro aggiungere la doppia spunta di accettazione? Sareste favorevoli o interessati alla cosa?
Super favorevole, con l'aggiunta della dicitura in base alla quale la struttura è autorizzata a pre-autorizzare o a prelevare una determinata cifra dalla carta di credito. E' vero che non ci salverebbe completamente, ma aiuterebbe comunque.
#6
Credo che sia un ottima idea se viene realizzata
  


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