05-02-2019, 01:25 PM
queste sono quelle che l'agenzia delle Entrate definisce "motivazioni".
Dal AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0182017.28-10-2016-U
MOTIVAZIONI
L’articolo 9, comma 1, lettera d) della Legge 11 marzo 2014, n. 23, ha conferito
delega al Governo ad incentivare, mediante la riduzione degli adempimenti
amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l'utilizzo della fatturazione
elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi nonché di adeguati meccanismi
di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e le
transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti.
In attuazione della predetta disposizione, il Governo ha emanato il decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127 che, al comma 1 dell’articolo 2, stabilisce che – a
decorrere dal 1° gennaio 2017 – i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni di cui
all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica
all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri relative alle cessioni di beni
e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto del Presidente
della Repubblica n. 633/1972; il medesimo articolo 2, inoltre, al comma 3 stabilisce che
la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sono effettuate mediante
strumenti tecnologici che garantiscono la sicurezza e l’inalterabilità dei dati.
Il presente provvedimento, in attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 del
predetto articolo 2, definisce le specifiche tecniche degli strumenti tecnologici attraverso
cui operare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi, la modalità per l’esercizio dell’opzione, l’individuazione delle informazioni
da trasmettere, il loro formato e i termini di trasmissione, le regole di approvazione delle
componenti hardware e software degli strumenti tecnologici citati atte a garantire la
sicurezza (autenticità, integrità e riservatezza) dei dati memorizzati e trasmessi.
Le disposizioni definite nel presente documento, inoltre, stabiliscono i servizi
attraverso cui gli operatori del settore (produttori degli apparecchi e laboratori abilitati) e
i soggetti passivi IVA titolari degli apparecchi possono gestire il processo e monitorare i
flussi informativi trasmessi: al riguardo, il sistema rende disponibili interfacce utente e
servizi esposti per essere invocati dalle componenti hardware/software degli apparecchi.
Gli strumenti tecnologici di cui al predetto art. 2, comma 3, sono definiti
“Registratori Telematici” e, a seguito della loro attivazione on-line, sono censiti
automaticamente dall’Agenzia delle entrate e identificabili mediante un apposito
7QRCODE.
Al fine di consentire l’esercizio dell’opzione di memorizzazione elettronica e
trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri anche ai contribuenti che alla
data del 1° gennaio 2017 sono dotati di Registratori di cassa, di cui alla legge 26 gennaio
1983, n. 18 e all’art. 12, comma 1 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, è previsto che
questi ultimi possano essere adattati a Registratori Telematici, seguendo le regole
stabilite dal punto 2.8 delle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento. Tale
adattamento può essere effettuato, oltre che per i Registratori di cassa già in servizio,
anche per quelli prodotti ma non in servizio, nonché per quelli prodotti oltre la data del
1° gennaio 2017 sulla base di un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
di approvazione del modello in corso di validità alla data del 1° gennaio 2017.
Nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 3 dello Statuto dei Contribuenti
(Legge 27 luglio 2000, n. 212) e al fine di evitare oneri aggiuntivi ai contribuenti stessi,
l’opzione è esercitata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della
memorizzazione e trasmissione dei dati. L’anno in cui ha inizio la memorizzazione e
trasmissione dei dati rappresenta il primo dei cinque anni solari di efficacia dell’opzione.
Per i soggetti che iniziano l’attività in corso d’anno e che intendono esercitare l’opzione
sin dal primo giorno di attività, l’opzione ha effetto dall’anno solare in cui è esercitata.
Con il presente provvedimento viene peraltro stabilito che i Registratori Telematici
possono essere utilizzati, a partire dal 1 gennaio 2017, anche come Registratori di cassa
qualora il contribuente non abbia esercitato l’opzione per la memorizzazione e la
trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.
Inoltre, al fine di uniformare, aggiornandola e semplificandola, la procedura di
approvazione tanto dei Registratori di cassa quanto dei Registratori Telematici che
verranno sottoposti al processo di approvazione dopo la pubblicazione del presente
provvedimento, viene stabilito che i requisiti tecnici che tali strumenti devono rispettare
sono quelli descritti nel documento “Prescrizioni tecniche per l’approvazione” allegato
alle specifiche tecniche pubblicate insieme al provvedimento stesso.
Dal AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0182017.28-10-2016-U
MOTIVAZIONI
L’articolo 9, comma 1, lettera d) della Legge 11 marzo 2014, n. 23, ha conferito
delega al Governo ad incentivare, mediante la riduzione degli adempimenti
amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l'utilizzo della fatturazione
elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi nonché di adeguati meccanismi
di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e le
transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti.
In attuazione della predetta disposizione, il Governo ha emanato il decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127 che, al comma 1 dell’articolo 2, stabilisce che – a
decorrere dal 1° gennaio 2017 – i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni di cui
all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica
all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri relative alle cessioni di beni
e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto del Presidente
della Repubblica n. 633/1972; il medesimo articolo 2, inoltre, al comma 3 stabilisce che
la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sono effettuate mediante
strumenti tecnologici che garantiscono la sicurezza e l’inalterabilità dei dati.
Il presente provvedimento, in attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 del
predetto articolo 2, definisce le specifiche tecniche degli strumenti tecnologici attraverso
cui operare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi, la modalità per l’esercizio dell’opzione, l’individuazione delle informazioni
da trasmettere, il loro formato e i termini di trasmissione, le regole di approvazione delle
componenti hardware e software degli strumenti tecnologici citati atte a garantire la
sicurezza (autenticità, integrità e riservatezza) dei dati memorizzati e trasmessi.
Le disposizioni definite nel presente documento, inoltre, stabiliscono i servizi
attraverso cui gli operatori del settore (produttori degli apparecchi e laboratori abilitati) e
i soggetti passivi IVA titolari degli apparecchi possono gestire il processo e monitorare i
flussi informativi trasmessi: al riguardo, il sistema rende disponibili interfacce utente e
servizi esposti per essere invocati dalle componenti hardware/software degli apparecchi.
Gli strumenti tecnologici di cui al predetto art. 2, comma 3, sono definiti
“Registratori Telematici” e, a seguito della loro attivazione on-line, sono censiti
automaticamente dall’Agenzia delle entrate e identificabili mediante un apposito
7QRCODE.
Al fine di consentire l’esercizio dell’opzione di memorizzazione elettronica e
trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri anche ai contribuenti che alla
data del 1° gennaio 2017 sono dotati di Registratori di cassa, di cui alla legge 26 gennaio
1983, n. 18 e all’art. 12, comma 1 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, è previsto che
questi ultimi possano essere adattati a Registratori Telematici, seguendo le regole
stabilite dal punto 2.8 delle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento. Tale
adattamento può essere effettuato, oltre che per i Registratori di cassa già in servizio,
anche per quelli prodotti ma non in servizio, nonché per quelli prodotti oltre la data del
1° gennaio 2017 sulla base di un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
di approvazione del modello in corso di validità alla data del 1° gennaio 2017.
Nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 3 dello Statuto dei Contribuenti
(Legge 27 luglio 2000, n. 212) e al fine di evitare oneri aggiuntivi ai contribuenti stessi,
l’opzione è esercitata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della
memorizzazione e trasmissione dei dati. L’anno in cui ha inizio la memorizzazione e
trasmissione dei dati rappresenta il primo dei cinque anni solari di efficacia dell’opzione.
Per i soggetti che iniziano l’attività in corso d’anno e che intendono esercitare l’opzione
sin dal primo giorno di attività, l’opzione ha effetto dall’anno solare in cui è esercitata.
Con il presente provvedimento viene peraltro stabilito che i Registratori Telematici
possono essere utilizzati, a partire dal 1 gennaio 2017, anche come Registratori di cassa
qualora il contribuente non abbia esercitato l’opzione per la memorizzazione e la
trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.
Inoltre, al fine di uniformare, aggiornandola e semplificandola, la procedura di
approvazione tanto dei Registratori di cassa quanto dei Registratori Telematici che
verranno sottoposti al processo di approvazione dopo la pubblicazione del presente
provvedimento, viene stabilito che i requisiti tecnici che tali strumenti devono rispettare
sono quelli descritti nel documento “Prescrizioni tecniche per l’approvazione” allegato
alle specifiche tecniche pubblicate insieme al provvedimento stesso.