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volevo richiedere informazioni sull'argomento, visto che dal prossimo Gennaio saremmo tutti obbligati ad accantonare le ricevute e procedere con questo scontrino elettronico -> corrispettivi elettronici, mi chiedevo se aveste intenzione di implementare qualche funzionalità a riguardo su Zak come avete fatto per la fattura elettronica, considerando che zak tiene conto del flusso in entrata di tutto.
Ciao,
ci stiamo informando ma purtroppo sembra che l'unica via sia quella di far comunicare Zak con
un registratore telematico o stampante fiscale. Non è possibile inviare direttamente o tramite
provider come per le fatture elettroniche.
Stiamo contattando alcuni fornitori per capire il da farsi. A breve più dettagli.
Un saluto,
Elisa
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Ciao l'agenzia delle entrate mette a disposizione un portale telematico per i corrispettivi elettronici .
Riusciamo a interfaccarci con loro ?
Buona giornata
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05-02-2019, 01:04 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2019, 01:04 PM da nyukeh.)
sarebbe la solita cosa fatta un pò alla carlona, trovo incredibile che un registratore di cassa collegato ad internet possa interagire con l'ae e un software di un PC no, spero smentiscano questa cosa, ti obbligano a comprare un hardware quale registratore di cassa quando si ha la possibilità di operare con l'hardware per eccellenza di tutta l'elettronica esistente ovvero il pc.
questa cosa non ha proprio senso.
queste sono quelle che l'agenzia delle Entrate definisce "motivazioni".
Dal AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0182017.28-10-2016-U
MOTIVAZIONI
L’articolo 9, comma 1, lettera d) della Legge 11 marzo 2014, n. 23, ha conferito
delega al Governo ad incentivare, mediante la riduzione degli adempimenti
amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l'utilizzo della fatturazione
elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi nonché di adeguati meccanismi
di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e le
transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti.
In attuazione della predetta disposizione, il Governo ha emanato il decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127 che, al comma 1 dell’articolo 2, stabilisce che – a
decorrere dal 1° gennaio 2017 – i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni di cui
all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica
all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri relative alle cessioni di beni
e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto del Presidente
della Repubblica n. 633/1972; il medesimo articolo 2, inoltre, al comma 3 stabilisce che
la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sono effettuate mediante
strumenti tecnologici che garantiscono la sicurezza e l’inalterabilità dei dati.
Il presente provvedimento, in attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 del
predetto articolo 2, definisce le specifiche tecniche degli strumenti tecnologici attraverso
cui operare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi, la modalità per l’esercizio dell’opzione, l’individuazione delle informazioni
da trasmettere, il loro formato e i termini di trasmissione, le regole di approvazione delle
componenti hardware e software degli strumenti tecnologici citati atte a garantire la
sicurezza (autenticità, integrità e riservatezza) dei dati memorizzati e trasmessi.
Le disposizioni definite nel presente documento, inoltre, stabiliscono i servizi
attraverso cui gli operatori del settore (produttori degli apparecchi e laboratori abilitati) e
i soggetti passivi IVA titolari degli apparecchi possono gestire il processo e monitorare i
flussi informativi trasmessi: al riguardo, il sistema rende disponibili interfacce utente e
servizi esposti per essere invocati dalle componenti hardware/software degli apparecchi.
Gli strumenti tecnologici di cui al predetto art. 2, comma 3, sono definiti
“Registratori Telematici” e, a seguito della loro attivazione on-line, sono censiti
automaticamente dall’Agenzia delle entrate e identificabili mediante un apposito
7QRCODE.
Al fine di consentire l’esercizio dell’opzione di memorizzazione elettronica e
trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri anche ai contribuenti che alla
data del 1° gennaio 2017 sono dotati di Registratori di cassa, di cui alla legge 26 gennaio
1983, n. 18 e all’art. 12, comma 1 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, è previsto che
questi ultimi possano essere adattati a Registratori Telematici, seguendo le regole
stabilite dal punto 2.8 delle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento. Tale
adattamento può essere effettuato, oltre che per i Registratori di cassa già in servizio,
anche per quelli prodotti ma non in servizio, nonché per quelli prodotti oltre la data del
1° gennaio 2017 sulla base di un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
di approvazione del modello in corso di validità alla data del 1° gennaio 2017.
Nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 3 dello Statuto dei Contribuenti
(Legge 27 luglio 2000, n. 212) e al fine di evitare oneri aggiuntivi ai contribuenti stessi,
l’opzione è esercitata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della
memorizzazione e trasmissione dei dati. L’anno in cui ha inizio la memorizzazione e
trasmissione dei dati rappresenta il primo dei cinque anni solari di efficacia dell’opzione.
Per i soggetti che iniziano l’attività in corso d’anno e che intendono esercitare l’opzione
sin dal primo giorno di attività, l’opzione ha effetto dall’anno solare in cui è esercitata.
Con il presente provvedimento viene peraltro stabilito che i Registratori Telematici
possono essere utilizzati, a partire dal 1 gennaio 2017, anche come Registratori di cassa
qualora il contribuente non abbia esercitato l’opzione per la memorizzazione e la
trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.
Inoltre, al fine di uniformare, aggiornandola e semplificandola, la procedura di
approvazione tanto dei Registratori di cassa quanto dei Registratori Telematici che
verranno sottoposti al processo di approvazione dopo la pubblicazione del presente
provvedimento, viene stabilito che i requisiti tecnici che tali strumenti devono rispettare
sono quelli descritti nel documento “Prescrizioni tecniche per l’approvazione” allegato
alle specifiche tecniche pubblicate insieme al provvedimento stesso.